Convenzione e Statuto

CONVENZIONE

DEL GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE DELL'ARCIPELAGO MEDITERRANEO
(ARCHIMED)
CONSIDERANDO:

- le comuni caratteristiche dei loro sistemi territoriali insulari, che si affacciano sul bacino del mare Mediterraneo;

- che le Regioni insulari, riconoscono la necessità di posizionarsi coerentemente rispetto ai programmi della cooperazione territoriale europea ed alla politica europea di prossimità e partenariato, tesi, rispettivamente, alla promozione di una maggiore, armoniosa ed equilibrata integrazione del territorio dell'Unione a livello transfrontaliero, transnazionale ed interregionale ed alla creazione di una cerchia di Paesi vicini ed amici;

- il comune orientamento verso uno sviluppo sostenibile, il rafforzamento della coesione sociale ed economica territoriale;

- l'avanzamento dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, della pesca, del turismo, delle infrastrutture di trasporto, della ricerca e dell'innovazione.


TENUTO CONTO DI:

- la Convenzione Quadro europea sulla collaborazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali del Consiglio d'Europa firmata a Madrid il 21 Maggio 1980 ed i suoi protocolli aggiuntivi firmati a Strasburgo rispettivamente il 9 novembre 1995 ed il 5 maggio 1998, ancorché non ratificati dall’Italia;

- la Carta europea dell'autogoverno locale del Consiglio d'Europa del 15 ottobre 1985;

- la Dichiarazione finale della Conferenza Ministeriale Euromediterranea di Barcellona del 27 e 28 novembre 1995 e il suo programma di lavoro;

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea entrato in vigore nel 2009;

- i Regolamenti comunitari riguardanti la riforma della Politica di Coesione per il periodo 2007-2013: REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; REGOLAMENTO (CE) N. 1084/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94; REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999; REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT);

- il Regolamento CE 1085/2006 del 17 luglio 2006 DEL CONSIGLIO recante disposizioni che istituiscono uno strumento di assistenza di pre-adesione (IPA);

- il Regolamento CE 1638/2006 del 24 ottobre 2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI);

- i Regolamenti comunitari riguardanti la riforma della politica di coesione per il periodo 2007- 2013: regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, COM (2004); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale COM (2004) 493; regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione COM (2004) 494; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale COM(2004) 495; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT),COM (2004)496;

- il Regolamento COM(2004)627 recante disposizioni che istituiscono uno strumento di assistenza di pre-adesione (IPA);

- il Regolamento della Commissione europea di regolamento del Parlamento e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), COM(2004) 628.

- la Legge 7 luglio 2009, n. 88,Capo III, articoli 46,47 e 48 recanti l’ “attuazione del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)”.


in base alla Dichiarazione comune sottoscritta dai Presidenti delle Isole del Mediterraneo (Eurimed) di Taormina del 21 ottobre 2004, in cui si auspicava la creazione di un'Euroregione delle Isole del Mediterraneo, i soggetti di Regioni insulari mediterranee o le Regioni insulari mediterranee stesse, riuniti il giorno 3 novembre 2010 a Taormina, approvano la


CONVENZIONE

DEL GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE DELL'ARCIPELAGO MEDITERRANEO

DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 1 - Status giuridico, membri

Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale dell'Arcipelago Mediterraneo è uno strumento di cooperazione territoriale ad adesione volontaria, costituito ai sensi del Regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006.

I membri sono soggetti di Regioni insulari o le Regioni insulari stesse del bacino mediterraneo appartenenti al territorio di Italia, Spagna e Cipro e sono rispettivamente, la Regione Siciliana, il Govern de les Illes Balears e l'Agenzia dello Sviluppo di Larnaca di Cipro (Larnaca District Development Agency – Cyprus).


Articolo 2 – Denominazione e sede sociale.

La denominazione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale regolato dalla presente Convenzione è ARCHIMED (Arcipelago Mediterraneo).

La sede sociale di ARCHIMED è ubicata a “Palazzo Ciampoli”, salita Ciampoli, 98039 Taormina (ME), Italia e pertanto il diritto applicabile all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione è il diritto italiano.


Articolo 3 – Personalità giuridica

ARCHIMED, in base alla legislazione italiana,è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Articolo 4 – Simboli

Il logo ufficiale da utilizzare sulla carta intestata e in occasione di tutte le attività di ARCHIMED è quello riportato all'Allegato 1).

ATTIVITÁ

Articolo 5 – Obiettivi generali e specifici.

ARCHIMED persegue, al fine di rafforzare la coesione economica e sociale tra i territori degli Enti firmatari, specie con riferimento alla programmazione dei Fondi strutturali, a partire dal ciclo di programmazione 2007-2013, i seguenti obiettivi generali:
• la creazione di uno spazio stabile di cooperazione tra le Isole del Mediterraneo appartenenti al territorio di Italia, Spagna e Cipro;
• la promozione degli interessi comuni dei suoi membri nell’ambito dell’Unione Europea;
• lo sviluppo degli scambi tra le rispettive comunità nelle aree di cooperazione di cui al successivo art.6.

In particolare ARCHIMED persegue l'obiettivo specifico di attuare programmi, progetti ed azioni di cooperazione territoriale, nei territori sopra indicati, ai sensi degli artt. 7, par.2 e 3, comma 1 e comma 2, del Regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e comma 6 del Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;


Articolo 6 – Aree di cooperazione

Nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 5, i membri di ARCHIMED si impegnano a realizzare forme di collaborazione sociale, culturale, commerciale e scientifica in settori di rispettiva competenza e di reciproco interesse.
Detta collaborazione sarà sviluppata su basi di uguaglianza e di reciproco vantaggio.
La cooperazione sarà prevalentemente concentrata nelle seguenti aree:
• Gestione sostenibile delle risorse naturali
• Sviluppo rurale
• Pesca
• Trasporti e comunicazioni
• Cultura
• Turismo
• Ricerca e innovazione
• Cooperazione territoriale euromediterranea
• Energia
• Iniziative per l’integrazione sociale dei migranti e valorizzazione dei rapporti interculturali
• Altre materie di competenza delle Regioni membre, privilegiando quelle nel cui ambito sono previsti specifici investimenti pubblici e, tra essi, quelli di cui al ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei, a partire dal ciclo 2007-2013.

Articolo 7 – Attività

Per il raggiungimento dell'obiettivo generale stabilito dalla presente Convenzione, ARCHIMED:
• organizza i lavori preliminari, la stesura, la presentazione e l'attuazione di programmi, progetti ed altre iniziative comunitarie e non, volte allo sviluppo sostenibile dei membri;
• organizza incontri di studio, seminari, e corsi di formazione su temi di comune interesse;
• promuove lo scambio di informazioni, metodologie, documentazioni e pubblicazioni.


ADESIONI E PROCEDURE DI MODIFICA

Articolo 8 – Adesione e rinuncia

L'adesione ad ARCHIMED di altri soggetti mediterranei, così come l'eventuale rinuncia a farne parte, avviene nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto.

Articolo 9 – Modifiche ed integrazioni della Convenzione.

La Convenzione è l’atto generale e fondamentale di ARCHIMED e tutti gli altri atti generali devono adeguarsi alle sue disposizioni.

Ogni membro di ARCHIMED può proporre modifiche ed integrazioni alla presente Convenzione nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto.

Le modifiche sostanziali alla Convenzione e allo Statuto sono assunte in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4, par.6, del Regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e alle disposizioni nazionali vigenti nello Stato membro in cui ARCHIMED ha la sede sociale


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Articolo 10 – Approvazione dello Statuto

Lo Statuto è approvato all'unanimità dall’Assemblea di ARCHIMED.


Articolo 11 – Durata e cessazione di ARCHIMED

Il GECT ARCHIMED è costituito con durata ventennale.

Le cause e le procedure di cessazione di ARCHIMED sono fissate nello Statuto e soggiacciono alle disposizioni comunitarie e nazionali dello Stato Membro in cui ARCHIMED ha la sede sociale.


Articolo 12 – Accordi reciproci

Relativamente a quanto stabilito all’art. 8 lett. f) del Regolamento (CE) n. 1082/2006 si rimanda all’art. 14 e ss. dello Statuto.

Articolo 13 – Vigenza della Convenzione

La presente Convenzione inizia a produrre effetti dopo che sono intervenute le prescritte autorizzazioni nazionali o che sono concluse, all’atto della sottoscrizione, le procedure previste dall’Ordinamento interno di ciascuno degli Stati sul cui territorio hanno sede i membri associati ad Archimed.

Taormina, 3 novembre 2010

IL GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT) ARCHIMED

CONSIDERANDO:

- le comuni caratteristiche dei loro sistemi territoriali insulari, che si affacciano sul bacino del mare Mediterraneo;

- che i soggetti delle Regioni insulari e le regioni insulari stesse che si affacciano nel bacino del Mediterraneo riconoscono la necessità di posizionarsi coerentemente rispetto alla politica europea di cooperazione territoriale e di prossimità, tese, rispettivamente, alla promozione di una maggiore, armoniosa ed equilibrata integrazione del territorio dell'Unione a livello transfrontaliero, transnazionale ed interregionale ed alla creazione di una cerchia di Paesi vicini ed amici;

- il comune orientamento verso uno sviluppo sostenibile, il rafforzamento della coesione sociale ed economica territoriale;

- l'avanzamento dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, della pesca, del turismo, delle infrastrutture di trasporto, della ricerca e dell'innovazione.


TENUTO CONTO DI:

- la Convenzione Quadro europea sulla collaborazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali del Consiglio d'Europa firmata a Madrid il 21 Maggio 1980 ed i suoi protocolli aggiuntivi firmati a Strasburgo rispettivamente il 9 novembre 1995 ed il 5 maggio 1998, ancorché non ratificati dall'Italia;

- la Carta europea dell'autogoverno locale del Consiglio d'Europa del 15 ottobre 1985;

- la Dichiarazione finale della Conferenza Ministeriale Euromediterranea di Barcellona del 27 e 28 novembre 1995 e il suo programma di lavoro;

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea entrato in vigore nel 2009;

- i Regolamenti comunitari riguardanti la riforma della Politica di Coesione per il periodo 2007-2013: REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; REGOLAMENTO (CE) N. 1084/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94; REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999; REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT);

- il Regolamento CE 1085/2006 del 17 luglio 2006 DEL CONSIGLIO recante disposizioni che istituiscono uno strumento di assistenza di pre-adesione (IPA);

- il Regolamento CE 1638/2006 del 24 ottobre 2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI);

- i Regolamenti comunitari riguardanti la riforma della politica di coesione per il periodo 2007- 2013: regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, COM (2004); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale COM (2004) 493; regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione COM (2004) 494; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale COM(2004) 495; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT),COM (2004)496;

- il Regolamento COM(2004)627 recante disposizioni che istituiscono uno strumento di assistenza di pre-adesione (IPA);

- il Regolamento della Commissione europea di regolamento del Parlamento e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), COM(2004) 628;

- la legge 7 luglio 2009, n.88, Capo III, articoli 46, 47 e 48 recanti l’ “attuazione del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)”;


VISTA la Convenzione per la costituzione del GECT ARCHIMED, approvata a Taormina in data 3 novembre 2010, che fa parte integrante del presente Statuto;

la Regione Siciliana, Il Govern de les Illes Balears e l' Agenzia dello Sviluppo Larnaca di Cipro (Larnaca District Development Agency – Cyprus) , riunite il giorno 3 novembre 2010 a Taormina, approvano lo



STATUTO

DEL GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE DELL'ARCIPELAGO MEDITERRANEO
ARCHIMED

Articolo 1) – DENOMINAZIONE
La denominazione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale regolato dal presente Statuto è ARCHIMED (Arcipelago Mediterraneo).

Articolo 2) – COSTITUZIONE E MEMBRI
I Membri del GECT ARCHIMED sono :
 la Regione Siciliana
 Il Govern de les Illes Balears
 Agenzia dello Sviluppo Larnaca di Cipro (Larnaca District Development Agency – Cyprus).
Possono far parte del GECT ARCHIMED le Regioni insulari mediterranee e gli altri soggetti previsti ai sensi del REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006, che si trovano nel Mediterraneo e ne fanno richiesta ai sensi del successivo art.3 e la cui adesione sia approvata dall'Assemblea di ARCHIMED ai sensi dell'art.9, lett.b)

Articolo 3) – ADESIONE E RINUNCIA
1) Il GECT ARCHIMED può accettare l'adesione di Regioni insulari mediterranee e di altri soggetti previsti ai sensi del REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006, che si trovano nel Mediterraneo e che aderiscono alle sue finalità e ai suoi obiettivi.
2) La richiesta di adesione dovrà essere inviata al Presidente pro tempore di ARCHIMED che la sottopone all'unanime approvazione dell'Assemblea. Nei casi di rinuncia, di cui al successivo par.4, l'Assemblea, prende atto delle stesse, dando mandato al Direttore di procedere in ordine agli adempimenti conseguenti riguardanti i progetti comuni di cooperazione in corso.
3) L'adesione a ARCHIMED è subordinata al pagamento della quota associativa, il cui importo è deliberato dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9, lett.b).
4) Con le medesime modalità di cui al par. 2 i membri possono rinunciare a far farte di ARCHIMED.


Articolo 4) – OBBLIGHI DEL MEMBRO PRESSO IL QUALE E' STABILITA LA SEDE SOCIALE
Il membro ospitante si impegna a mettere a disposizione di ARCHIMED locali adeguatamente attrezzati, nonchè il personale amministrativo e tecnico necessario al buon funzionamento delle attività comuni. Ciascuno dei mebri può, assumendosi i relativi oneri, destinare unità di personale presso la sede sociale del GECT.
I membri possono decidere con la procedura prevista all'art.9, lett.b) di costituire sedi operative distaccate di ARCHIMED, assumendone i relativi oneri.

Articolo 5) – LINGUE DI LAVORO
Oltre alla lingua del membro, presso il quale è stabilita la sede sociale e cioè l'italiano, le lingue di lavoro sono il castellano, l'inglese ed il francese.

Articolo 6) – DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI
1. I membri di ARCHIMED si impegnano a :

- decidere sulle questioni stabilite dal presente Statuto, nonché su altri atti da esso discendenti;
- accordarsi e collaborare reciprocamente nella realizzazione degli obiettivi comuni e nella definizione di un comune programma di lavoro;
- individuare, all'interno dei temi di cooperazione di cui all'art.6 della Convenzione, un polo e/o struttura di eccellenza presente sul proprio territorio, al quale sarà demandata l'elaborazione tecnica delle iniziative afferenti la tematica prescelta da ciascun socio membro;
- partecipare alle attività di comune interesse;
- tutelare e promuovere il prestigio di ARCHIMED;
- rispettare le disposizioni del presente Statuto;
- corrispondere con regolarità le quote associative di loro pertinenza e far fronte alle passività di bilancio scaturenti da eventuali revoche e/o riduzione di budget connesse all'attuazione di comuni progetti di cooperazione con eventuali quote straordinarie fissate dall'Assemblea, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci.

2. I membri di ARCHIMED hanno diritto, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento interno di ARCHIMED, a:
- essere rappresentate negli organi del GECT;
- usufruire dei servizi erogati dal GECT;
- recedere dall'adesione al GECT nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3.4 del presente Statuto.

Articolo 7) – I POLI DI ECCELLENZA REGIONALI
Conformente a quanto previsto dall'art.6, par.1 del presente Statuto, i membri di ARCHIMED, nel determinare sulla base delle eccellenze presenti sul proprio territorio, una o più aree elettive di cooperazione, individuano strutture e/o poli di eccellenza.
Questi ultimi assumono le funzioni di referenti tecnici capofila dell'area tematica di cooperazione di ARCHIMED, mettendo a disposizione del GECT il proprio know-how, al fine di elaborare proposte progettuali di cooperazione.
I rapporti giuridico-finanziari fra i singoli membri e i relativi poli di eccellenza sono di assoluta pertinenza dei membri, non intercorrendo in alcun modo rapporti di natura giuridico-finanziaria fra i poli di eccellenza ed ARCHIMED.

Articolo 8) – ORGANI
Sono organi di ARCHIMED:
1. L'Assemblea
2. il Presidente
3. il Direttore
4. il Segretariato Tecnico

Articolo 9) – ASSEMBLEA
a) L'Assemblea ha il compito di assicurare un'efficace rappresentanza degli interessi dei membri.
L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali dei singoli membri o da loro delegati che potranno prendere parte ai lavori ed alle deliberazioni anche in videoconferenza.
La Presidenza dell'Assemblea è assicurata dal Presidente pro tempore di ARCHIMED. In caso di impedimento di quest'ultimo dal Vice-Presidente cui saranno attribuite tali funzioni ai sensi dell'art.10 punto 2) del presente Statuto.
L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l'anno. Sedute straordinarie potranno tenersi, su invito della Presidenza, in caso di necessità, o quando lo richiedano almeno i due terzi dei membri.


b) L'Assemblea, adeguandosi alle disposizioni all'uopo impartite dal Reg. (CE) 1082/2006, dalla Convenzione e dalla normativa vigente del Paese in cui ARCHIMED ha la sua sede sociale, delibera all'unanimità:
- la modifica della Convenzione e dello Statuto di ARCHIMED;
- l'adesione di nuovi membri;
- l'attribuzione delle aree di cooperazione, di cui all'art.6 par.1, affidate come capofila ai singoli membri;
- l'ammontare delle quote associative di adesione ed annuali;
- il Regolamento interno di ARCHIMED;
- l'elezione del Presidente con le modalità previste al successivo art.10;
- l'elezione del Vice presidente e/o dei vice Presidenti;
- su quant'altro richiesto dalla normativa vigente nel Paese in cui ARCHIMED ha la propria sede sociale.
- l'istituzione di sedi operative distaccate di ARCHIMED di cui all'art.4.

c) L'Assemblea delibera inoltre a maggioranza assoluta in tutti gli altri casi non ricompresi alla lettera b).

Articolo 10) – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
1. La Presidenza di ARCHIMED viene assunta per un biennio dal rappresentante di uno dei membri aderenti, eletto dall'Assemblea ai sensi dell'art.9, lettera b)
Limitatamente al primo biennio la Presidenza è attribuita al rappresentante del membro presso la quale ARCHIMED ha la sua sede sociale e, pertanto, dal Presidente pro-tempore della Regione Siciliana o Assessore regionale dallo stesso delegato.
Il Presidente ha la rappresentanza legale di ARCHIMED ed agisce in nome e per conto dello stesso in conformità a quanto prescritto dal Regolamento interno, dallo Statuto, nonché dalla legislazione vigente nel Paese in cui ARCHIMED ha la sua sede sociale.
Presiede le sedute dell’Assemblea e vigila sull'attuazione dei suoi deliberati.
Il Presidente esercita le funzioni ad esso attribuite dal Regolamento interno, dallo Statuto, nonché quelle che, in ragione della carica, gli derivano dalla legislazione vigente nel Paese in cui ARCHIMED ha la sua sede sociale.

2. Nel Regolamento interno, adottato ai sensi dell'art.9, lett.b) verranno disciplinate le funzioni del e/o dei vice Presidenti.

Articolo 11) – DIRETTORE
Il Direttore è nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art.9, lett.c).
I relativi oneri sono a carico del membro associato a cui appartiene il direttore nominato

Il Direttore:
E' responsabile dell'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e a tal fine supporta e collabora con il Presidente pro-tempore.
Presiede e coordina i lavori del Segretariato Tecnico di cui al successivo art. 12.
Sovrintende al buon funzionamento del GECT.
Sottopone al Presidente le bozze dei documenti di bilancio previsti dall’art.14 e del programma comune di attività, raccordandosi con il Segretariato Tecnico di cui all'art.12.
Gestisce il bilancio del GECT e le risorse scaturenti dalla realizzazione di comuni iniziative di cooperazione.
Gestisce il personale messo a disposizione dal membro presso il quale ARCHIMED ha la sua sede sociale, il personale di cui all'art.4 ed, eventualmente, quello il cui reclutamento si rendesse necessario per la realizzazione di attività comuni di cooperazione.

Articolo 12) – SEGRETARIATO TECNICO
E' la struttura tecnica comune del GECT, alla quale è intestata l'attività di proposta in ordine al piano comune di attività e alla individuazione delle singole iniziative comuni di cooperazione
E' composta da un rappresentante per ciascuno dei membri ed è presieduto dal Direttore del GECT.
Si riunisce ogni tre mesi e su richiesta del Direttore in ragione delle esigenze connesse agli adempimenti di competenza.



Articolo 13) – REVISORI DEI CONTI
Il membro presso il quale ARCHIMED ha la sua sede sociale, nomina, adeguandosi alla normativa vigente, un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soggetti aventi i requisiti di indipendenza e professionalità previsti e attestati secondo la normativa vigente dello Stato membro in cui ARCHIMED ha la sua sede sociale, preposto alla cerfificazione dei conti.
Per quanto attiene alla componente operativa dei costi, il GECT si adegua alle disposizioni all'uopo impartite dall'art. 6, par.4 del Regolamento (CE) 1082/2006.


Articolo 14) – FONTI DI FINANZIAMENTO, BILANCIO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. Fonti di finanziamento
a) Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Convenzione e dal presente Statuto, ARCHIMED si avvale:
• delle quote associative dei membri;
• delle fonti di finanziamento comunitari e internazionali, nonchè di altre fonti destinate al finanziamento di progetti e di altre attività;
• delle dotazioni, donazioni e altri contributi facoltativi;
• da altre fonti.
b) Per i membri non aventi natura giuridica di enti pubblici territoriali l’assemblea può deliberare, ai sensi dell’art. 9 lett. B) la corresponsione in servizi resi al GECT delle quote annuali e di adesione. Le modalità di corresponsione di tali retribuzioni sono definite dal Regolamento interno di ARCHIMED


2. Bilancio
a) Nei termini previsti dalla normativa dello Stato in cui ARCHIMED ha la sede sociale, il Direttore redige, nelle forme e con le modalità previste dalla precitata normativa un bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa e li sottopone all’Assemblea che li approva ai sensi dell'articolo 9, lettera c).
b) Il bilancio prevede una componente relativa ai costi di funzionamento non coperti dall'art.4 e, se necessario, una componente operativa connessa all'implementazione di progetti comuni di cooperazione.
c) Al progetto di bilancio sono accluse una bozza del programma pluriennale di attività comprendente la relativa specificazione afferente all'esercizio finanziario di riferimento, di cui al successivo par.3, nonché l'audit (certificazione) previsto all'art.13, comma 1 e, ove necessario, in ragione della presenza in bilancio di una componente operativa connessa a progetti comuni di cooperazione dell'audit richiesto dall'ente finanziatore.
d) Nei termini, forme e modalità, di cui alla lettera a), il Direttore predispone, altresì, un bilancio consuntivo contenente la medesima documentazione a corredo del bilancio di previsione di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo. Il bilancio consuntivo è adottato dall'Assemblea ai sensi dell'art.9, lett.c)
e) La normativa applicabile in materia di contabilità, di bilancio e delle questioni finanziarie è quella italiana.

3. Programmi pluriennali e annuali di lavoro.
a) Il Direttore, nei termini, di cui al precedente par.2, raccordandosi con il Segretariato Tecnico, predispone un programma comune di attività di durata triennale.
b) Il programma indica le aree di cooperazione ritenute prioritarie nell'attività del GECT, le indicazioni operative circa gli eventuali progetti comuni di cooperazione da sviluppare nel triennio e un'analisi dei costi connessi alla eventuale componente operativa del bilancio.
c) Il programma di attività prevede altresì una specificazione annuale collegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento, che contiene un aggiornamento ex post delle previsioni operative triennali, una valutazione dell'implementazione del programma riferita all'annualità precedente, nonché l'indicazione puntuale dei progetti di cooperazione comune da avviare nell'annualità, corredata da un'analisi dei costi comuni da sostenere per la realizzazione degli stessi.
d) Il Programma di lavoro così come definito alle lettere b) e c) viene adottato dall'Assemblea ai sensi dell'art.9, lett.c).


Articolo 15) – PERSONALE
Per l'eventuale personale non ricompreso nell'art. 4, la gestione, le procedure di assunzione e la natura dei contratti è disciplinata da un Regolamento interno, da redigersi da parte del Direttore in conformità al Regolamento (CE) 1082/2006 e alla normativa vigente applicabile in materia di assunzione di personale nello Stato membro in cui ARCHIMED ha la sede sociale e da approvarsi dall’Assemblea entro i successivi 12 mesi.




Articolo 16) – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLO STATUTO E DI ALTRI ATTI GENERALI
I membri di ARCHIMED possono proporre modifiche e integrazioni allo Statuto e agli altri atti generali.
Le eventuali proposte vengono inviate dal/dai membro/-i proponente/-i al Presidente pro-tempore, il quale, le sottopone all'Assemblea per l’approvazione.
Le modifiche e integrazioni allo Statuto e agli altri atti generali dell’ ARCHIMED vengono approvate dall’Assemblea all’unanimità.
Le modifiche sostanziali alla Convenzione e allo Statuto sono assunte nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.4, par. 6, del Regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e delle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui ARCHIMED ha la sede sociale.

Articolo 17) – CESSAZIONE DI ARCHIMED
Fatte salve le previsioni di cui all'art. 3, par.2, all'art.13 e all'art.14 del Regolamento (CE) n.1082/2006, i membri di ARCHIMED possono decidere la cessazione del GECT con le forme e le modalità previste dalla normativa nazionale in materia di cessazione degli Enti pubblici vigente nello Stato membro nel cui territorio ARCHIMED ha la sua sede sociale.
La cessazione è deliberata dall'Assemblea all'unanimità, su proposta del Presidente, sentito il Direttore.
In materia di liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti e responsabilità vigono le disposizioni all'uopo stabilite dal Regolamento (CE) n.1082/2006 e dalla normativa nazionale in materia di liquidazione degli enti pubblici cessati, vigente nello Stato membro nel cui territorio ARCHIMED ha la sua sede sociale.

Articolo 18) – COMPETENZA GIURISDIZIONALE
Fatte salve le disposizioni dello Stato membro nel cui territorio il GECT ARCHIMED ha la sua sede sociale, si applicano le disposizioni di cui all'art.15 del Regolamento (CE) n.1082/2006.

Articolo 19) – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Lo statuto verrà pubblicato e/o registrato conformemente alla legislazione nazionale applicabile nello Stato membro nel quale ARCHIMED ha la sede sociale.

ARCHIMED ottiene personalità giuridica il giorno della pubblicazione.

Ad esso si applicano le disposizioni impartite dallo Stato membro, presso il quale ARCHIMED ha la sua sede sociale, in ossequio a quanto all'uopo disposto dal Regolamento (CE) 1082/2006.
I membri informano gli Stati interessati e il Comitato delle Regioni della registrazione e/o pubblicazione dello Statuto.


Taormina 3 novembre 2010
Link utili
https://fr.wikipedia.org/wiki/GECT_ArchiMedhttps://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/attività-internazionale/gruppi-europei-di-cooperazione-territoriale-gect/gruppi-gect-costituiti-con-partecipazione-italiana/https://fondazionem.com/interreg/macroregione-mediterranea-il-gect-archimed/https://www.lex.unict.it/sites/default/files/files/Crio/FogliLavoro/2021-2/FLADI_2021_2-4.pdfhttps://www.ildomaniditalia.eu/il-gect-archimed-per-avviare-la-strategia-macroregionale-del-mediterraneo-e-rilanciare-il-sud/

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