Regolamento 1082

REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 159, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che
azioni specifiche possano essere adottate al di fuori dei fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione economica e sociale previsto dal trattato. Lo sviluppo armonioso del territorio della Comunità nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione territoriale. A tal fine occorre adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione territoriale.
(2) Considerate le notevoli difficoltà incontrate dagli Stati membri, in particolare dalle autorità regionali e locali, per realizzare e gestire azioni di cooperazione territoriale in un contesto di legislazioni e procedure nazionali differenti, si impongono misure appropriate per ovviare a tali difficoltà.
(3) Tenuto conto in particolare dell'aumento del numero di frontiere terrestri e marittime della Comunità a seguito dell'allargamento, è necessario facilitare il rafforzamento della cooperazione territoriale all'interno della Comunità.
(4) Gli strumenti esistenti, quali il gruppo europeo di interesse economico, si sono rivelati poco adatti ad organizzare una cooperazione strutturata nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg nel periodo di programmazione2000-2006.
(5) L'acquis del Consiglio d'Europa fornisce vari quadri di riferimento e opportunità all'interno dei quali le autorità regionali e locali possono cooperare in contesti transfrontalieri. Il presente strumento non è inteso ad aggirare tali quadri siffatti né a fornire un insieme di norme comuni specifiche che disciplinino in modo uniforme tutti questi accordi in tutta la Comunità.
(6) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (4), accresce i mezzi destinati alla cooperazione territoriale europea.
(7) È ugualmente opportuno agevolare e accompagnare la realizzazione di azioni di cooperazione territoriale che non prevedono alcun contributo finanziario della Comunità.
(8) Per superare gli ostacoli alla cooperazione territoriale è necessario istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati «gruppi europei di cooperazione territoriale» (GECT). Il ricorso ad un gruppo dovrebbe essere facoltativo.
(9) Occorre che il GECT sia dotato della capacità di agire in nome e per conto dei suoi membri, segnatamente delle autorità regionali e locali da cui è costituito.
(10) È necessario che le funzioni e le competenze del GECT siano definite in una convenzione.
(11) Il GECT dovrebbe avere la facoltà di attivarsi o per attuare programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei fondi strutturali in conformità del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (5), oppure per realizzare azioni di cooperazione territoriale unicamente su iniziativa degli Stati membri e delle loro autorità regionali e locali, senza alcun intervento finanziario della Comunità.
(12) Occorre precisare che la costituzione di un GECT non infirma la responsabilità finanziaria delle autorità regionali e locali, come pure quella degli Stati membri, né per quanto riguarda la gestione dei fondi comunitari né per quanto attiene ai fondi nazionali.
31.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210/19
(1) GU C 255 del 14.10.2005, pag. 76.
(2) GU C 71 del 22.3.2005, pag. 46.
(3) Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(13) È opportuno precisare che i poteri che un'autorità regionale e locale esercita in quanto autorità pubblica, segnatamente i poteri di polizia e di regolamentazione, non possono essere oggetto di una convenzione.
(14) È necessario che il GECT stabilisca i propri statuti e si doti di propri organi nonché di norme in materia di bilancio e di esercizio della responsabilità finanziaria.
(15) Le condizioni della cooperazione territoriale dovrebbero essere create conformemente al principio di sussidiarietà sancito nell'articolo 5 del trattato. In conformità del principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi, il ricorso al GECT rimanendo facoltativo, nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro.
(16) L'articolo 159, terzo comma, del trattato non consente di far rientrare entità di paesi terzi nella legislazione basata su detto articolo. L'adozione di una misura comunitaria che consente di istituire un GECT non esclude, tuttavia, la possibilità che entità di paesi terzi partecipino ad un GECT costituito in conformità del presente regolamento qualora la legislazione del paese terzo o gli accordi tra Stati membri e paesi terzi lo consentano,



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Natura di un GECT

1. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale, di seguito denominato «GECT», può essere costituito sul territorio della Comunità alle condizioni e secondo gli accordi previsti dal presente regolamento.

2. L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale, di seguito denominata «cooperazione territoriale» tra i suoi membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale.

3. Un GECT ha personalità giuridica.

4. Un GECT gode in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale di detto Stato membro. Esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili, assumere personale e stare in giudizio.



Articolo 2

Diritto applicabile

1. Un GECT è disciplinato:
a) dal presente regolamento;
b) ove espressamente autorizzato dal presente regolamento, dalle disposizioni della convenzione e degli statuti di cui agli articoli 8 e 9;
c) nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. Laddove ai sensi del diritto comunitario o del diritto internazionale privato sia necessario stabilire quale legislazione disciplini gli atti di un GECT, il GECT è trattato come un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale.

2. Se uno Stato membro comprende più entità territoriali aventi norme proprie in materia di diritto applicabile, il riferimento al diritto applicabile di cui al paragrafo 1, lettera c) include la legislazione di tali entità, tenuto conto della struttura costituzionale dello Stato membro interessato.



Articolo 3

Composizione di un GECT

1. Un GECT è composto da membri, entro i limiti delle loro competenze a norma della legislazione nazionale, che appartengono a una o più delle seguenti categorie:
a) Stati membri;
b) autorità regionali;
c) autorità locali;
d) organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1). Le associazioni composte di organismi che appartengono ad una o più di tali categorie possono parimenti essere membri.


2. Un GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri.
Articolo 4
Istituzione di un GECT
1. La decisione di istituire un GECT è adottata su iniziativa dei membri potenziali.
2. Ciascun membro potenziale:
a) notifica allo Stato membro in virtù della cui legislazione è stato costituito l'intenzione di partecipare a un GECT; e
b) invia a tale Stato membro una copia della convenzione e degli statuti proposti di cui agli articoli 8 e 9.
L 210/20 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.7.2006 (1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).


3. A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro interessato approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la partecipazione al GECT del membro potenziale, a meno che ritenga che tale partecipazione non sia conforme al presente regolamento o alla legislazione nazionale, anche per quanto concerne i poteri e doveri del membro potenziale, o che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico di detto Stato membro. In tal caso, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto. In linea di massima lo Stato membro decide entro tre mesi dalla ricezione di una domanda ammissibile a norma del paragrafo 2. Nel decidere in merito alla partecipazione di un membro potenziale al GECT, gli Stati membri possono applicare le norme nazionali.


4. Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le notifiche e i documenti di cui al paragrafo 2.


5. I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 8 e gli statuti di cui all'articolo 9 garantendo la coerenza con l'approvazione degli Stati membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.


6. Eventuali modifiche della convenzione e modifiche sostanziali degli statuti sono approvate dagli Stati membri secondo la procedura di cui al presente articolo. Modifiche sostanziali degli statuti sono quelle comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione.





Articolo 5

Ottenimento della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. Gli statuti di cui all'articolo 9 e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati e/o pubblicati conformemente alla legislazione nazionale applicabile nello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale. Il GECT ottiene la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della convenzione e della registrazione e/o pubblicazione degli statuti.


2. Il GECT garantisce che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione e/o dalla pubblicazione degli statuti, sia trasmessa all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee una richiesta di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea che annunci l'istituzione del GECT e indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.




Articolo 6

Controllo della gestione dei fondi pubblici

1. Il controllo della gestione dei fondi pubblici da parte di un GECT è organizzato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. Lo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale designa l'autorità competente per l'espletamento di tale compito prima di approvare la partecipazione al GECT a norma dell'articolo 4.


2. Laddove richiesto dalla legislazione nazionale degli altri Stati membri interessati, le autorità dello Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale concludono accordi affinché le competenti autorità degli altri Stati membri interessati eseguano i controlli sul loro territorio per gli atti del GECT eseguiti in tali Stati membri e si scambino tutte le opportune informazioni.

3. Tutti i controlli sono effettuati conformemente a norme di audit internazionalmente riconosciute.

4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, qualora i compiti di un GECT di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo o secondo comma, riguardino azioni cofinanziate dalla Comunità, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo dei fondi versati dalla Comunità.

5. Lo Stato membro nel quale un GECT ha la sede sociale informa gli altri Stati membri interessati di eventuali difficoltà incontrate durante i controlli.




Articolo 7

Compiti

1. Un GECT esegue i compiti assegnatigli dai suoi membri in conformità del presente regolamento. I compiti sono definiti dalla convenzione approvata dai suoi membri, conformemente agli articoli 4 e 8.


2. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli, che si limitano all'agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale e sono determinati dai suoi membri partendo dal presupposto che tutti i compiti devono rientrare nella competenza di ciascun membro a norma della sua legislazione nazionale.

3. In particolare, i compiti dei GECT si limitano essenzialmente all'attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione. Un GECT può realizzare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i loro membri e nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza contributo finanziario della Comunità. 31.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210/21 Gli Stati membri possono limitare i compiti che i GECT possono svolgere senza un contributo finanziario della Comunità. Tuttavia, tali compiti ricomprendono almeno le attività di cooperazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/ 2006.

4. I compiti assegnati al GECT dai suoi membri non riguardano l'esercizio dei poteri conferiti dal diritto pubblico o dei doveri volti a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre autorità pubbliche, quali i poteri di polizia, di regolamentazione, la giustizia e la politica estera.

5. I membri di un GECT possono decidere all'unanimità di demandare a uno dei membri l'esecuzione dei compiti del GECT.




Articolo 8

Convenzione

1. Un GECT è oggetto di una convenzione conclusa all'unanimità dai suoi membri conformemente all'articolo 4.

2. La convenzione precisa:
a) la denominazione del GECT e della sede sociale; quest'ultima si trova in uno Stato membro in virtù della cui legislazione è costituito almeno uno dei membri del GECT;
b) l'estensione del territorio in cui il GECT può eseguire i suoi compiti;
c) l'obiettivo specifico e i compiti specifici del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento;
d) l'elenco dei membri del GECT;
e) il diritto applicabile all'interpretazione e all'applicazione della convenzione, che è il diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale;
f) gli opportuni accordi di riconoscimento reciproco, anche per il controllo finanziario; e
g) le procedure di modifica della convenzione, che devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.





Articolo 9

Statuti

1. Gli statuti di un GECT sono adottati sulla base della convenzione dai suoi membri che deliberano all'unanimità.

2. Gli statuti di un GECT contengono, almeno, tutte le disposizioni della convenzione unitamente a quanto segue: a) le modalità di funzionamento degli organi del GECT e le loro competenze, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;
b) le procedure decisionali del GECT;
c) la lingua o le lingue di lavoro;
d) gli accordi di funzionamento, segnatamente per quanto riguarda la gestione del personale, le procedure di assunzione e la natura dei contratti del personale;
e) gli accordi per il contributo finanziario dei membri e le norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio, comprese quelle relative alle questioni finanziarie, relativamente a ciascun membro del GECT in relazione a quest'ultimo;
f) gli accordi riguardanti la responsabilità dei membri, di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
g) le autorità responsabili della designazione di un organismo indipendente di audit esterno; e
h) le procedure di modifica degli statuti, che devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.





Articolo 10

Organizzazione di un GECT

1. Un GECT ha almeno i seguenti organi:
a) un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri;
b) un direttore, che rappresenta il GECT e che agisce per conto di questo.
2. Gli statuti possono prevedere altri organi, aventi competenze chiaramente definite.
3. Un GECT è responsabile degli atti dei suoi organi nei confronti dei terzi, anche quando tali atti non rientrano tra i compiti del GECT.





Articolo 11

Bilancio

1. Un GECT redige un bilancio annuale, adottato dall'assemblea, contenente, in particolare, una componente relativa ai costi di funzionamento e, se necessario, una componente operativa.

2. La redazione dei conti, compresi, ove necessario, il rapporto annuale che li accompagna, nonché il loro audit e la loro pubblicità, è disciplinata conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).





Articolo 12

Liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti e responsabilità

1. Per quanto concerne la liquidazione, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e procedure analoghe, un GECT è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui ha la sede sociale, salvo se diversamente previsto ai paragrafi 2 e 3.
L 210/22 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.7.2006


2. Un GECT è responsabile dei suoi debiti, qualsiasi sia la loro natura. Qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in funzione del suo contributo, salvo che la legislazione nazionale a norma della quale si è costituito il membro escluda o limiti la responsabilità di quest'ultimo. Gli accordi di detto contributo sono fissati negli statuti. Nel caso in cui almeno un membro di un GECT abbia responsabilità limitata in virtù del diritto nazionale a norma del quale si è costituito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità negli statuti. I membri possono stabilire negli statuti che saranno responsabili anche una volta cessata la loro adesione al GECT per gli obblighi derivanti dalle attività svolte dal GECT quando ne erano membri. La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione «a responsabilità limitata». La pubblicità della convenzione, degli statuti e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata è almeno uguale a quella richiesta per un altro tipo di entità giuridica i cui membri abbiano responsabilità limitata costituita a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale. Uno Stato membro può proibire la registrazione sul suo territorio di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata.


3. Senza pregiudizio della responsabilità finanziaria degli Stati membri in relazione ai fondi strutturali e/o di coesione assegnati a un GECT, in virtù del presente regolamento non incombe alcuna responsabilità finanziaria agli Stati membri nei confronti di un GECT di cui non sono membri.


Articolo 13

Interesse pubblico
Qualora un GECT svolga attività contrarie alle disposizioni di uno Stato membro in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o moralità pubblica, o contrarie all'interesse pubblico di uno Stato membro, un organo competente di tale Stato membro può vietare tali attività nel suo territorio o chiedere ai membri costituitisi a norma della legislazione di detto Stato membro di recedere da tale GECT, se quest'ultimo non cessa di svolgere le attività in questione. Tali divieti non costituiscono un mezzo di restrizione arbitraria o occulta della cooperazione territoriale tra i membri del GECT. La decisione di tale organo può formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria.







Articolo 14

Scioglimento

1. Nonostante le disposizioni concernenti lo scioglimento previste dalla convenzione, su richiesta di un'autorità competente avente un legittimo interesse, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente di uno Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale ordina lo scioglimento di un GECT qualora questo non soddisfi più le condizioni previste nell'articolo 1, paragrafo 2, o nell'articolo 7, oppure in particolare qualora l'attività del GECT esuli dai compiti di cui all'articolo 7. L'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente informa di ogni richiesta di scioglimento di un GECT tutti gli Stati membri ai sensi delle cui legislazioni si sono costituiti i membri.

2. L'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente possono accordare al GECT un periodo di tempo per correggere la situazione. Qualora il GECT non vi riesca entro il termine accordato, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente ordinano la sua liquidazione.




Articolo 15

Competenza giurisdizionale

1. I terzi che si ritengono lesi da atti od omissioni di un GECT sono legittimati a far valere i propri diritti in via giudiziaria.


2. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un GECT si applica la normativa
comunitaria in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti da tale normativa comunitaria, l'organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha sede sociale. L'organo giurisdizionale competente per la composizione delle controversie in relazione all'articolo 4, paragrafi 3 e 6, e all'articolo 13 è un organo giurisdizionale dello Stato membro la cui decisione è impugnata.


3. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai cittadini di esercitare i loro diritti costituzionali nazionali di ricorso contro organismi pubblici membri di un GECT riguardo a:
a) decisioni amministrative su attività che il GECT svolge;
b) accesso a servizi nella loro lingua; e
c) accesso alle informazioni.
In tali casi gli organi giurisdizionali competenti sono quelli dello Stato membro in virtù della cui costituzione sorge il diritto di ricorso.
31.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210/23






Articolo 16

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni che reputano opportune per assicurare l'effettiva applicazione del presente regolamento. Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che svolgono già i membri di un GECT, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, costituiti in virtù della sua legislazione, per quanto riguarda la cooperazione territoriale in detto Stato membro. Lo Stato membro conseguentemente informa la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo.


2. Gli Stati membri possono prevedere il pagamento di diritti connessi con la registrazione della convenzione e degli statuti; questi diritti non possono tuttavia essere superiori ai costi amministrativi che ne derivano.





Articolo 17

Relazione e clausola di revisione

Entro il 1 agosto 2011 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto sull'attuazione del presente regolamento e proposte di modifica, se del caso.





Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 2007, eccetto l'articolo 16, che è applicabile a decorrere dal 1o agosto 2006. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.





Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.


Per il Parlamento europeo


Il presidente
J. BORRELL FONTELLES


Per il Consiglio


La presidente
P. LEHTOMÄKI


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REGOLAMENTO (UE) N. 1302/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

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che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il 29 luglio 2011 la Commissione ha adottato una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio sull'applicazione di detto regolamento. In tale relazione la Commissione ha annunciato l'intenzione di proporre un numero limitato di modifiche al regolamento, (CE) n. 1082/2006 allo scopo di facilitare la creazione e il funzionamento dei GECT, nonché l'intenzione di chiarire alcune disposizioni vigenti. È opportuno rimuovere gli ostacoli alla creazione di nuovi GECT, garantendo al tempo stesso la continuità del funzionamento dei GECT esistenti e facilitandone il funzionamento, in modo tale da consentire che un più ampio ricorso ai GECT contribuisca a migliorare la cooperazione e la coerenza strategica tra organismi pubblici, senza generare oneri aggiuntivi per le amministrazioni nazionali o dell'Unione.

(2)

La costituzione di un GECT è il risultato di una decisione dei suoi membri e delle autorità nazionali e non è automaticamente legata a benefici giuridici o finanziari a livello dell'Unione.

(3)

Il trattato di Lisbona ha aggiunto una dimensione territoriale alla politica di coesione e il termine "Comunità" è stato sostituito con quello di "Unione". È opportuno pertanto introdurre già la nuova terminologia nel regolamento (CE) n. 1082/2006.

(4)

I GECT possono favorire la promozione e il conseguimento di uno sviluppo armonioso dell'Unione nel suo insieme e la coesione economica, sociale e territoriale delle sue regioni in particolare, contribuendo anche al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ("strategia Europa 2020"). I GECT possono altresì offrire un contributo positivo alla riduzione degli ostacoli alla cooperazione territoriale tra le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, tra cui le condizioni specifiche delle regioni ultraperiferiche, e possono risultare determinanti per il rafforzamento della cooperazione tra paesi terzi, paesi e territori d'oltremare (PTOM) e regioni frontaliere dell'Unione, anche mediante l'uso di programmi di cooperazione esterna dell'Unione.

(5)

L'esperienza acquisita con i GECT costituiti finora dimostra che, come strumento giuridico, i GECT sono utilizzati anche a fini di cooperazione nell'ambito di politiche dell'Unione diverse dalla politica di coesione, inclusa l'attuazione di programmi o parti di programmi realizzati con il sostegno finanziario dell'Unione diverso da quello ai sensi della politica di coesione. È opportuno accrescere l'efficienza e l'efficacia dei GECT tramite l'ampliamento della loro natura, eliminando gli ostacoli persistenti e facilitando la costituzione e l'attività dei GECT, mantenendo nel contempo la facoltà degli Stati membri di limitare le azioni che i GECT possono realizzare senza contributo finanziario dell'Unione. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006, i GECT godono in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale di detto Stato membro, ivi compresa la possibilità di concludere accordi con altri GECT o con altre entità giuridiche allo scopo di realizzare progetti comuni di cooperazione per garantire, fra l'altro, un funzionamento più efficiente delle strategie macroregionali.

(6)

Per definizione i GECT operano in più di uno Stato membro. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1082/2006 prevede la possibilità che la convenzione e gli statuti del GECT indichino il diritto applicabile in merito a talune questioni. È opportuno chiarire i casi nei quali tali disposizioni devono dare priorità, nell'ambito della gerarchia del diritto applicabile stabilita in detto regolamento, al diritto nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. Allo stesso tempo, è opportuno estendere al regolamento (CE) n. 1082/2006 le disposizioni in tema di diritto applicabile agli atti e alle attività di un GECT che sono sottoposte al controllo giuridico degli Stati membri in ogni caso specifico.

(7)

Come risultato del differente status degli enti locali e regionali nei vari Stati membri, le competenze che sono regionali da un lato della frontiera possono essere nazionali dall'altro lato, in particolare negli Stati membri più piccoli o centralizzati. Di conseguenza, è opportuno pertanto che le autorità nazionali possano diventare membri di un GECT insieme allo Stato membro.

(8)

Sebbene il regolamento (CE) n. 1082/2006 consenta agli organismi di diritto privato di diventare membri di un GECT a condizione che siano considerati "organismi di diritto pubblico" quali definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è opportuno che in futuro si possa ricorrere a GECT per gestire congiuntamente servizi pubblici, rivolgendo particolare attenzione ai servizi di interesse economico generale, o all'infrastruttura. È pertanto opportuno che possano diventare membri di un GECT anche altri organismi di diritto privato o di diritto pubblico. Di conseguenza, è opportuno comprendere anche le "imprese pubbliche" quali definite nella direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché le imprese responsabili dell'operazione dei servizi di interesse economico generale in settori quali l'istruzione e la formazione, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale per quanto riguarda l'ambito sanitario e l'assistenza a lungo termine, la custodia dell'infanzia, l'accesso al mercato del lavoro e il reinserimento nello stesso, l'edilizia popolare come pure l'assistenza ai gruppi vulnerabili e la loro inclusione sociale.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1082/2006 non prevede norme dettagliate concernenti la partecipazione di organismi di paesi terzi a un GECT costituito conformemente al presente regolamento, vale a dire tra membri di almeno due Stati membri. Dato l'ulteriore adeguamento delle norme che disciplinano la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, principalmente nel contesto della cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato (European Neighbourhood Instrument - ENI) e dello strumento di assistenza preadesione (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA II, ma anche nel contesto del finanziamento complementare a titolo del Fondo europeo di sviluppo e della cooperazione transnazionale a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, in base al quale stanziamenti dell'ENI e dell'IPA II devono essere trasferiti per essere messi in comune con quelli del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel quadro di programmi congiunti di cooperazione, è opportuno prevedere esplicitamente la partecipazione di membri di paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, a GECT costituiti tra almeno due Stati membri. Tale partecipazione dovrebbe essere possibile qualora lo consentano la legislazione di un paese terzo o gli accordi tra almeno uno Stato membro partecipante e un paese terzo.

(10)

Al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e pertanto, potenziare, in particolare, l'efficacia della cooperazione territoriale, comprese una o più filoni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i membri di un GECT, è opportuno consentire la partecipazione a un GECT di paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, ivi comprese le sue regioni ultraperiferiche. Pertanto, è opportuno che le operazioni svolte nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea, se cofinanziate dall'Unione, continuino a perseguire gli obiettivi della politica di coesione dell'Unione anche se attuate, in tutto o in parte, fuori dal territorio dell'Unione, e, di conseguenza, le attività di un GECT hanno altresì luogo, almeno in una certa misura, fuori dal territorio dell'Unione. In tale contesto e ove pertinente, il contributo delle attività di un GECT che annovera tra i suoi membri anche paesi terzi limitrofi ad almeno uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, agli obiettivi delle politiche nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione, quali a esempio obiettivi in materia di cooperazione allo sviluppo o di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, rimane puramente marginale, in quanto il centro di gravità dei programmi di cooperazione interessati e, di conseguenza, le attività di tale GECT dovrebbe concentrarsi principalmente sugli obiettivi della politica di coesione dell'Unione. Di conseguenza, qualsiasi obiettivo in materia di cooperazione allo sviluppo o di cooperazione economica, finanziaria e tecnica tra un solo Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, e uno o più paesi terzi è solo accessorio rispetto agli obiettivi di cooperazione territoriale tra Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, basati sulla politica di coesione. Pertanto, il terzo comma dell'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce una base giuridica sufficiente per l'adozione del presente regolamento.

(11)

A seguito dell'autorizzazione di partecipazione a un GECT accordata alle autorità e organizzazioni nazionali, regionali, subregionali e locali, nonché, se del caso, ad altri organismi o istituzioni pubblici, compresi i prestatori di servizi pubblici, dei PTOM, sulla base della decisione n. 755/2013/UE del Consiglio (6) e tenendo conto che, nel caso del periodo di programmazione 2014-2020, una speciale dotazione finanziaria aggiuntiva conformemente al quadro finanziario pluriennale deve rafforzare la cooperazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione con i paesi terzi limitrofi e con alcuni PTOM elencati nell'allegato II del TFUE e limitrofi diversi dalle regioni ultraperiferiche, il GECT, quale strumento giuridico, dovrebbe essere aperto anche alla partecipazione di membri dei PTOM. Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza è opportuno stabilire procedure di approvazione specifiche per l'adesione a un GECT di membri di un PTOM, comprese a tale riguardo, se del caso, norme speciali sul diritto applicabile ai GECT in questione che annoverano membri di un PTOM.

(12)

Il regolamento (CE) n. 1082/2006 opera una distinzione tra la convenzione che stabilisce gli elementi costitutivi del futuro GECT e gli statuti che stabiliscono gli elementi applicativi. Tuttavia, a norma di detto regolamento gli statuti devono attualmente contenere tutte le disposizioni della convenzione. Nonostante sia la convenzione che gli statuti debbano essere trasmessi agli Stati membri, essi costituiscono documenti distinti e la procedura di approvazione dovrebbe essere limitata alla sola convenzione. È opportuno inoltre che alcuni elementi, attualmente inclusi negli statuti, siano contenuti al contrario nella convenzione.

(13)

L'esperienza finora acquisita con la costituzione di GECT dimostra che il periodo di tre mesi per la procedura di approvazione da parte degli Stati membri è stato rispettato solo raramente. È opportuno pertanto estendere tale periodo a sei mesi. Per contro, al fine di assicurare la certezza del diritto una volta trascorso tale periodo, è opportuno che la convenzione sia considerata approvata per tacito accordo, se del caso, conformemente al diritto nazionale degli Stati membri interessati, compresi i rispettivi requisiti costituzionali. Tuttavia, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT dovrebbe approvare formalmente la convenzione. Sebbene gli Stati membri debbano poter applicare norme nazionali in merito alla procedura di approvazione della partecipazione di un membro potenziale al GECT o poter definire norme specifiche nel quadro delle norme nazionali di applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006, è opportuno escludere ogni deroga alla disposizione relativa al tacito accordo dopo il periodo di sei mesi, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

(14)

È opportuno stabilire i motivi per i quali uno Stato membro non approva una partecipazione di un membro potenziale o la convenzione. Tuttavia, qualsiasi disposizione nazionale che richieda norme e procedure differenti da quelle previste dal regolamento (CE) n. 1082/2006 non dovrebbe essere presa in considerazione all'atto di decidere su tale approvazione.

(15)

Poiché il regolamento (CE) n. 1082/2006 non può essere applicato nei paesi terzi, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT dovrebbe, allorché approva la partecipazione di membri potenziali di paesi terzi, costituiti in forza del diritto di detti paesi terzi, accertarsi, in consultazione con detti Stati membri conformemente alla cui normativa altri membri potenziali del GECT si sono costituiti, che i paesi terzi abbiano applicato condizioni e procedure equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1082/2006 o abbiano agito in conformità degli accordi internazionali bilaterali o multilaterali conclusi tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, indipendentemente dal fatto che siano o meno anche Stati membri dell'Unione, in base alla Convenzione-quadro europea sulla Cooperazione transfrontaliera fra collettività o autorità territoriali firmata a Madrid il 21 maggio 1980, e ai relativi protocolli addizionali adottati. Nel caso della partecipazione di numerosi Stati membri dell'Unione e di uno o più paesi terzi, dovrebbe essere sufficiente che tale accordo sia stato stipulato tra il paese terzo in questione e un solo Stato membro dell'Unione partecipante.

(16)

Al fine di incoraggiare l'adesione di nuovi membri a un GECT esistente, è opportuno semplificare la procedura di modifica delle convenzioni in tali casi. È opportuno pertanto prevedere che gli emendamenti, nel caso di un nuovo membro di uno Stato membro che abbia già approvato la convenzione, non siano notificati a tutti gli Stati membri partecipanti, bensì soltanto allo Stato membro a norma del cui diritto il nuovo membro potenziale è costituito e allo Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT. È opportuno notificare ogni successiva modifica della convenzione a tutti gli Stati membri interessati. Tale semplificazione non dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso di un nuovo membro potenziale di uno Stato membro che non ha ancora approvato la convenzione, di un paese terzo o di un PTOM, poiché è necessario consentire a tutti gli Stati membri partecipanti di verificare se tale adesione sia in linea con il loro interesse pubblico o ordine pubblico.

(17)

Dati i legami tra gli Stati membri e i PTOM, le procedure per l'approvazione della partecipazione di membri potenziali dei PTOM dovrebbero coinvolgere gli Stati membri in questione. A seconda della specifica relazione di governance tra lo Stato membro e il PTOM, lo Stato membro dovrebbe approvare la partecipazione del membro potenziale ovvero confermare per iscritto allo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT che le autorità competenti del PTOM hanno approvato la partecipazione del membro potenziale conformemente a condizioni e secondo procedure equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1082/2006. La stessa procedura dovrebbe applicarsi nel caso di un membro potenziale di un PTOM che desideri aderire a un GECT esistente.

(18)

Poiché gli statuti non devono più contenere tutte le disposizioni della convenzione, è opportuno che sia la convenzione che gli statuti siano registrati o pubblicati, o entrambi. Inoltre, per ragioni di trasparenza, è opportuno prevedere la pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso relativo alla decisione di costituire un GECT. Per motivi di coerenza è necessario che tale avviso contenga i dettagli stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1082/2006, quale modificato dal presente regolamento.

(19)

È opportuno estendere lo scopo di un GECT per comprendere l'agevolazione e la promozione della cooperazione territoriale in generale, compresa la pianificazione strategica e la gestione di problematiche regionali e locali in linea con la politica di coesione e altre politiche dell'Unione, contribuendo in tal modo alla strategia Europa 2020 o all'attuazione di strategie macroregionali. È pertanto opportuno che un GECT possa realizzare operazioni con un sostegno finanziario diverso da quello fornito dalla politica di coesione dell'Unione. Inoltre, ogni membro di ciascuno degli Stati membri o dei paesi terzi rappresentati dovrebbe disporre ognuno della competenza necessaria per l'efficiente funzionamento di un GECT, a meno che lo Stato membro o il paese terzo approvi la partecipazione di un membro stabilito conformemente al diritto nazionale anche qualora il membro in questione non sia competente per tutti i compiti specificati nella convenzione.

(20)

In quanto strumento giuridico, il GECT non è inteso né a eludere il quadro stabilito dall'acquis del Consiglio d'Europa, che offre diverse opportunità e contesti nell'ambito dei quali le autorità regionali e locali possono cooperare su base transfrontaliera, compresi i recenti gruppi euroregionali di cooperazione (7), né a definire una serie di norme comuni specifiche destinate a disciplinare uniformemente tutte le disposizioni di questo tipo nell'ambito dell'Unione.

(21)

Sia i compiti specifici di un GECT sia la possibilità per gli Stati membri di limitare le azioni che i GECT possono realizzare senza sostegno finanziario da parte dell'Unione dovrebbero essere allineati alle disposizioni che disciplinano il FESR, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione nel periodo di programmazione 2014-2020.

(22)

Sebbene nel regolamento (CE) n. 1082/2006 sia stabilito che i compiti del GECT non riguardano, tra gli altri, i "poteri di regolamentazione", suscettibili di produrre conseguenze giuridiche differenti nei vari Stati membri, tuttavia un'assemblea di un GECT dovrebbe poter definire, se la convenzione lo stabilisce specificatamente e conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, o i termini e le condizioni sulla base dei quali può essere fornito un servizio di interesse economico generale, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori.

(23)

In conseguenza dell'apertura dei GECT a membri di paesi terzi o di PTOM, è opportuno che la convenzione specifichi le modalità per la loro partecipazione.

(24)

È opportuno precisare che la convenzione, oltre a contenere un riferimento al diritto applicabile in generale come stabilito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1082/2006, dovrebbe altresì elencare il diritto dell'Unione e nazionale applicabile al GECT. Inoltre, dovrebbe essere possibile che tale diritto nazionale sia quello dello Stato membro in cui gli organi statutari del GECT esercitano i loro poteri, in particolare nel caso in cui il personale che lavora sotto la responsabilità del direttore si trovi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. La convenzione dovrebbe altresì elencare il diritto dell'Unione e nazionale applicabile concernente direttamente le attività del GECT svolte conformemente ai compiti stabiliti nella convenzione, compreso quando il GECT gestisce servizi pubblici di interesse generale o infrastrutture.

(25)

Il presente regolamento non dovrebbe avere a oggetto i problemi connessi ai GECT in relazione ad appalti transfrontalieri.

(26)

Data l'importanza delle norme applicabili al personale del GECT e dei principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione, è opportuno che la convenzione, e non lo statuto, specifichi tali norme e principi. Dovrebbe essere possibile stabilire, nella convenzione, diverse opzioni per quanto riguarda la scelta delle norme applicabili al personale del GECT. È opportuno che le disposizioni specifiche riguardanti la gestione del personale e le procedure di assunzione siano definite nello statuto.

(27)

È opportuno che gli Stati membri sfruttino le possibilità offerte dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), al fine di prevedere di comune accordo eccezioni alla determinazione della legislazione applicabile ai sensi di tale regolamento, nell'interesse di talune persone o di categorie di persone, e di considerare il personale dei GECT come una siffatta categoria di persone.

(28)

Data l'importanza di disposizioni in merito alla responsabilità dei membri, è opportuno che la convenzione, e non lo statuto, preveda tali disposizioni.

(29)

Nel caso in cui un GECT abbia come scopo esclusivo la gestione di un programma di cooperazione, o di una sua parte, con il sostegno del FESR, o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non dovrebbero essere richieste informazioni in merito al territorio sul quale il GECT può espletare i propri compiti. Nel primo caso, l'estensione del territorio dovrebbe essere definita, e ove opportuno cambiata, nel pertinente programma di cooperazione. Nel secondo caso, sebbene si tratti principalmente di attività immateriali, la richiesta di tali informazioni comprometterebbe l'accesso di nuovi membri alla cooperazione o a reti interregionali.

(30)

È opportuno chiarire le diverse disposizioni relative al controllo della gestione dei fondi pubblici, da una parte, e alla verifica dei conti del GECT, dall'altra.

(31)

È opportuno distinguere più nettamente i GECT i cui membri hanno responsabilità limitata da quelli i cui membri hanno responsabilità illimitata. Inoltre, al fine di consentire ai GECT i cui membri hanno responsabilità limitata di svolgere attività potenzialmente suscettibili di generare debiti, è opportuno permettere agli Stati membri di richiedere che tali GECT stipulino un'appropriata assicurazione o che tali GECT siano soggetti a un'adeguata garanzia finanziaria a copertura dei rischi connessi a tali attività.

(32)

Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione le disposizioni, e ogni emendamento alle stesse, adottate ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006. Al fine di migliorare lo scambio di informazioni e il coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione e il Comitato delle regioni, è opportuno che la Commissione trasmetta tali disposizioni agli Stati membri e al Comitato delle regioni. Il Comitato delle regioni ha istituito una piattaforma sui GECT che consente a tutti gli interessati di scambiare le proprie esperienze e le buone prassi e di migliorare la comunicazione sulle opportunità offerte dai GECT e sulle sfide cui questi sono confrontati, a facilitare lo scambio di esperienze sulla costituzione di GECT a livello territoriale e a condividere le conoscenze sulle migliori prassi in tema di cooperazione territoriale.

(33)

È opportuno fissare una nuova scadenza per la relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006. Conformemente alla linea seguita dalla Commissione a favore dell'elaborazione di politiche fondate su dati fattuali, tale relazione dovrebbe affrontare i principali problemi di valutazione, tra i quali l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto europeo, il margine di semplificazione e la sostenibilità. L'efficacia dovrebbe essere considerata, tra l'altro, in relazione alla natura degli sforzi all'interno dei diversi servizi della Commissione e tra la Commissione e altri organismi, quali il Servizio europeo per l'azione esterna, intesi a divulgare informazioni in merito allo strumento GECT. La Commissione dovrebbe trasmettere tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e, a norma dell'articolo 307, primo comma, TFUE, al Comitato delle regioni. Tale relazione dovrebbe essere trasmessa entro il 1o agosto 2018.

(34)

Al fine di stabilire una lista di indicatori per la valutazione e la redazione della relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(35)

I GECT esistenti non dovrebbero essere obbligati ad adeguare la propria convenzione e i propri statuti per tener conto delle modifiche al regolamento (CE) n. 1082/2006 introdotte dal presente regolamento.

(36)

È inoltre necessario specificare a norma di quali disposizioni dovrebbe essere approvato un GECT per il quale la procedura di approvazione è stata avviata prima della data di applicazione del presente regolamento.

(37)

Al fine di adeguare le norme nazionali vigenti per applicare il presente regolamento prima che i programmi relativi all'obiettivo della cooperazione territoriale europea debbano essere trasmessi alla Commissione, il presente regolamento dovrebbe iniziare ad applicarsi sei mesi dopo la data di entrata in vigore. Nell'adattare le relative disposizioni nazionali vigenti, è opportuno che gli Stati membri assicurino l'individuazione delle autorità competenti responsabili dell'approvazione dei GECT e che, conformemente alle loro disposizioni giuridiche e amministrative, tali autorità corrispondano agli organismi responsabili del ricevimento delle notifiche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006.

(38)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il miglioramento dello strumento giuridico dei GECT, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo, dato che il ricorso a un GECT è facoltativo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo e nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro.

(39)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1082/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1082/2006

Il regolamento (CE) n. 1082/2006 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale ("GECT") può essere costituito sul territorio dell'Unione alle condizioni e secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

2. L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere in particolare la cooperazione territoriale, compreso uno o più filoni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, tra i suoi membri come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"5. La sede sociale di un GECT è ubicata in uno Stato membro a norma del cui diritto è costituito almeno uno dei suoi membri.";

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli atti degli organi di un GECT sono disciplinati:

a)

dal presente regolamento;

b)

dalla convenzione di cui all'articolo 8, se è espressamente autorizzato a farlo a norma del presente regolamento, e

c)

nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT.

Allorché sia necessario determinare il diritto applicabile ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto internazionale privato, un GECT è considerato un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale.";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Le attività di un GECT relative allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, all'interno dell'Unione sono disciplinate dal diritto dell'Unione applicabile e dal diritto nazionale specificato nella convenzione di cui all'articolo 8.

Le attività di un GECT cofinanziate dal bilancio dell'Unione rispettano i requisiti definiti dal diritto dell'Unione e nazionale concernente la sua applicazione.";

3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Possono diventare membri di un GECT:

a)

gli Stati membri o le autorità a livello nazionale;

b)

le autorità regionali;

c)

le autorità locali;

d)

le imprese pubbliche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

e)

le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale conformemente al diritto nazionale e dell'Unione applicabile.

f)

gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di paesi terzi, alle condizioni di cui all'articolo 3 bis.

(*1) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1)."

(*2) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).";"

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Un GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 bis, paragrafi 2 e 5.";

4)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 3 bis

Adesione di membri di paesi terzi o di paesi o territori d'oltremare (PTOM)

1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 bis, un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri e di uno o più paesi terzi limitrofi ad almeno uno di quegli Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, ove tali Stati membri e paesi terzi svolgano iniziative di cooperazione territoriale o attuino programmi finanziati dall'Unione.

Ai fini del presente regolamento, un paese terzo o un PTOM è considerato limitrofo a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, se ha in comune una frontiera terrestre o se sia il paese terzo o il PTOM e tale Stato membro sono ammissibili nell'ambito di un programma transfrontaliero marittimo congiunto o di un programma transnazionale nel quadro dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea o sono ammissibili nell'ambito di un altro programma di cooperazione transfrontaliera o che insista su un confine marittimo o su un bacino marittimo, anche qualora siano separati da acque internazionali.

2. Un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di un solo Stato membro e di uno o più paesi terzi limitrofi a tale Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, ove tale Stato membro interessato consideri un siffatto GECT coerente con l'obiettivo della sua cooperazione territoriale nel quadro della cooperazione transfrontaliera o transnazionale o delle relazioni bilaterali con i paesi terzi interessati.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, comprendono le frontiere marittime tra i paesi in questione.

4. Conformemente all'articolo 4 bis e sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un GECT può essere altresì composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.

5. Conformemente all'articolo 4 bis e sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un GECT può essere altresì composto da membri situati nel territorio di un solo Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.

6. Un GECT non può essere istituito solo tra membri di uno Stato membro e di uno o più PTOM legati a quello stesso Stato membro.";

5)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro che ha ricevuto tale notifica approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la partecipazione al GECT del membro potenziale e la convenzione, a meno che tale Stato membro ritenga che:

a)

tale partecipazione o la convenzione non siano conformi:

i)

al presente regolamento;

ii)

ad altra normativa dell'Unione relativa agli atti e alle attività del GECT;

iii)

al diritto nazionale che disciplina i poteri e le competenze del membro potenziale;

b)

tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico; oppure

c)

lo statuto non sia coerente con la convenzione.

In caso di mancata approvazione, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto e propone, se del caso, le modifiche da apportare alla convenzione.

Lo Stato membro decide, per quanto riguarda l'approvazione, entro un periodo di sei mesi dalla data di ricezione di una notifica a norma del paragrafo 2. Se lo Stato membro che ha ricevuto la notifica non solleva obiezioni entro tale periodo, la partecipazione del membro potenziale e la convenzione si considerano approvate. Tuttavia, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT è tenuto ad approvare formalmente la convenzione per consentire al GECT di poter essere costituito.

Una richiesta di informazioni aggiuntive da parte dello Stato membro al membro potenziale sospende il termine di cui al terzo comma della presente lettera c). Il periodo di sospensione ha inizio dal giorno successivo a quello in cui lo Stato membro trasmette le sue osservazioni al membro potenziale e dura sino alla data in cui quest'ultimo risponde alle osservazioni.

Tuttavia, il termine di cui al terzo comma della presente lettera c) non è sospeso se il membro potenziale risponde alle osservazioni formulate dallo Stato membro entro dieci giorni lavorativi a decorrere dall'inizio del periodo di sospensione.

Nel decidere in merito alla partecipazione di un membro potenziale a un GECT, gli Stati membri possono applicare le rispettive norme nazionali.";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. Nel caso di un GECT con membri potenziali di uno o più paesi terzi, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT si accerta, in consultazione con gli altri Stati membri interessati, che siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 3 bis e che ogni paese terzo abbia approvato la partecipazione dei membri potenziali conformemente a:

a)

condizioni e procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento; o

b)

un accordo stipulato tra almeno uno Stato membro a norma del cui diritto il membro potenziale è costituito e detto paese terzo.";

c)

i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 8 garantendo la coerenza con l'approvazione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Eventuali modifiche della convenzione o degli statuti sono notificate dal GECT agli Stati membri a norma del cui diritto i membri del GECT sono costituiti. Eventuali modifiche della convenzione, eccetto esclusivamente nei casi di adesione di un nuovo membro a norma del paragrafo 6 bis, lettera a), sono approvate da tali Stati membri secondo la procedura di cui al presente articolo."

d)

è inserito il paragrafo seguente:

"6 bis. Nel caso dell'adesione di nuovi membri a un GECT esistente, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

nel caso di adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che ha già approvato la convenzione, tale adesione è approvata esclusivamente dallo Stato membro a norma del cui diritto il nuovo membro è costituito, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, e notificata allo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale;

b)

nel caso di adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che non ha ancora approvato la convenzione, si applica la procedura di cui al paragrafo 6.

c)

nel caso di adesione di un nuovo membro di un paese terzo, tale adesione è esaminata dallo Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT, secondo la procedura di cui al paragrafo 3 bis."

6)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 4 bis

Partecipazione di membri di un PTOM

Nel caso di un GECT con un membro potenziale di un PTOM, lo Stato membro cui il PTOM è legato si accerta che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 bis e, tenendo conto della sua relazione con il PTOM:

a)

approva la partecipazione del membro potenziale conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, o

b)

conferma per iscritto allo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT che le autorità competenti del PTOM hanno approvato la partecipazione del membro potenziale conformemente a condizioni e secondo procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento."

7)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Acquisizione della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. La convenzione e gli statuti e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati o pubblicati, oppure sono registrati e pubblicati nello Stato membro in cui il GECT in questione ha la sede sociale, conformemente al diritto nazionale applicabile di tale Stato membro. Il GECT acquisisce la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione della convenzione e degli statuti, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della registrazione o pubblicazione della convenzione e degli statuti.

2. Il GECT garantisce che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione della convenzione e degli statuti, sia trasmessa al Comitato delle regioni una richiesta redatta sulla base del modello figurante nell'allegato del presente regolamento. Il Comitato delle regioni trasmette a sua volta tale richiesta all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai fini della pubblicazione di un avviso nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che annunci l'istituzione del GECT, insieme ai dettagli di cui all'allegato del presente regolamento.";

8)

all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, qualora i compiti di un GECT di cui all'articolo 7, paragrafo 3, riguardino azioni cofinanziate dall'Unione, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo dei fondi versati dall'Unione.";

9)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli, vale a dire l'agevolazione e la promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, e il superamento degli ostacoli del mercato interno. Ogni compito è confermato dai suoi membri come rientrante nella competenza di ciascun membro, a meno che lo Stato membro o il paese terzo approvi la partecipazione di un membro costituito a norma del suo diritto nazionale, anche qualora tale membro non sia competente per tutti i compiti specificati nella convenzione.

3. Un GECT può realizzare azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i suoi membri nel perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza sostegno finanziario dell'Unione.

In primo luogo, i compiti del GECT possono riguardare l'attuazione di programmi di cooperazione, o di loro parti, o l'attuazione di operazioni finanziate dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.

Gli Stati membri possono limitare i compiti che possono essere realizzati dai GECT senza sostegno finanziario dell'Unione. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 13, gli Stati membri non escludono i compiti relativi alle priorità di investimento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1299/2013 (*3) del Parlamento europeo e del Consiglio.;

(*3) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU 347 del 20.12.2013, pag. 259).";"

b)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

"Tuttavia, in conformità del diritto dell'Unione e nazionale applicabile, l'assemblea di un GECT di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, o i termini e le condizioni sulla base dei quali è fornito un servizio di interesse economico generale, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori.";

10)

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La convenzione precisa:

a)

la denominazione del GECT e la sua sede sociale;

b)

l'estensione del territorio in cui il GECT può espletare i suoi compiti;

c)

l'obiettivo e i compiti del GECT;

d)

la durata del GECT e le condizioni del suo scioglimento;

e)

l'elenco dei membri del GECT;

f)

l'elenco degli organi del GECT e le rispettive competenze;

g)

il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione;

h)

il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui operano gli organi del GECT;

i)

le disposizioni circa la partecipazione di membri di paesi terzi o dei PTOM, se del caso compresa l'identificazione del diritto applicabile qualora il GECT svolga compiti in paesi terzi o in PTOM;

j)

il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale direttamente pertinente alle attività del GECT svolte secondo i compiti specificati nella convenzione;

k)

le norme applicabili al personale del GECT nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione;

l)

le disposizioni circa la responsabilità del GECT e dei suoi membri conformemente all'articolo 12;

m)

le opportune disposizioni in materia di riconoscimento reciproco, anche per quanto riguarda il controllo finanziario della gestione dei fondi pubblici; e

n)

le procedure di adozione degli statuti e di modifica della convenzione, che rispetta gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

3. Nel caso in cui i compiti di un GECT riguardino soltanto la gestione di un programma di cooperazione, o una sua parte, ai sensi del regolamento (UE) n. 1299/2013, o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non è necessario fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).";

11)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Statuti

1. Gli statuti di un GECT sono adottati, sulla base e conformemente alla sua convenzione, dai suoi membri che deliberano all'unanimità.

2. Gli statuti del GECT specificano come minimo:

a)

le modalità di funzionamento dei suoi organi e delle competenze di tali organi, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;

b)

le relative procedure decisionali;

c)

la sua lingua o le sue lingue di lavoro;

d)

le disposizioni circa il suo funzionamento;

e)

le procedure riguardanti la gestione e l'assunzione del personale;

f)

le disposizioni circa il contributo finanziario dei propri membri;

g)

le norme applicabili in tema di contabilità e di bilancio per i propri membri;

h)

la designazione di un revisore dei conti indipendente esterno; e

i)

le procedure di modifica del proprio statuto, che rispettano gli obblighi stabiliti agli articoli 4 e 5.";

12)

all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La preparazione dei conti, compresi, ove necessario, il rapporto annuale che li accompagna, nonché la verifica e la pubblicazione di tali conti sono disciplinati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.";

13)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Un GECT è responsabile di tutti i suoi debiti.";

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo il paragrafo 3, qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in funzione del suo contributo finanziario. Le disposizioni relative ai contributi finanziari sono fissate negli statuti.

I membri del GECT possono stabilire negli statuti di assumersi la responsabilità, dopo la cessazione della loro qualità di membro di un GECT, degli obblighi derivanti dalle attività svolte dal GECT nel periodo in cui erano membri.

2 bis. Nel caso in cui la responsabilità di almeno un membro di un GECT di uno Stato membro sia limitata in virtù del diritto nazionale a norma del quale è costituito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità nella convenzione qualora lo consenta il diritto nazionale di attuazione del presente regolamento.

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione "a responsabilità limitata".

Le prescrizioni in materia di pubblicazione della convenzione, degli statuti e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata sono almeno uguali a quelle previste per altre entità giuridiche a responsabilità limitata a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Nel caso di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata, qualsiasi Stato membro interessato può richiedere che il GECT stipuli un'appropriata assicurazione, o che sia soggetto a una garanzia fornita da una banca o da un altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro ovvero che sia coperto da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o da uno Stato membro, a copertura dei rischi connessi alle attività del GECT.";

14)

all'articolo 15, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un GECT si applica il diritto dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti da tale diritto dell'Unione, l'organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.";

15)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le disposizioni che assicurano l'effettiva applicazione del presente regolamento, compresa la determinazione delle autorità competenti responsabili della procedura di approvazione conformemente alle rispettive disposizioni giuridiche e amministrative.

Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che i membri di un GECT ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, costituiti in virtù del suo diritto già espletano per quanto riguarda la cooperazione territoriale in detto Stato membro.

Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo nonché gli emendamenti alle stesse. La Commissione trasmette successivamente tali disposizioni agli altri Stati membri e al Comitato delle regioni.";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, nella misura in cui riguardano uno Stato membro cui è legato un PTOM, tenuto conto della sua relazione con tale PTOM, garantiscono altresì l'applicazione effettiva del presente regolamento nei confronti del PTOM limitrofo ad altri Stati membri o a regioni ultraperiferiche degli stessi.";

16)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Relazione

Entro il 1o agosto 2018 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione in merito all'applicazione del presente regolamento, valutandone, sulla base di indicatori, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto europeo e i margini di semplificazione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 17 bis, che stabiliscano l'elenco degli indicatori di cui al primo comma.";

17)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 17 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 21 dicembre 2013

3. La delega di potere di cui all'articolo 17, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1. I GECT costituiti anteriormente a 21 dicembre 2013 non sono tenuti ad adeguare la propria convenzione e i propri statuti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006, quale modificato dal presente regolamento.

2. Nel caso dei GECT per i quali la procedura ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 è stata avviata anteriormente a 22 giugno 2014 e per i quali soltanto la registrazione o la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1082/2006 sono in sospeso, la convenzione e gli statuti sono registrati o pubblicati o entrambi conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 prima della modifica apportata dal presente regolamento.

3. I GECT per i quali una procedura ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 è stata avviata più di sei mesi prima del 22 giugno 2014 sono approvati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 prima della modifica apportata dal presente regolamento.

4. I GECT diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo per i quali una procedura ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 è stata avviata anteriormente a 22 giugno 2014 sono approvati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 quale modificato dal presente regolamento.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le necessarie modifiche alle disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento CE) n. 1082/2006, come modificato dal presente regolamento, entro 22 giugno 2014

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere da 22 giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ

Per il Consiglio Il presidente R. ŠADŽIUS
Link utili
https://fr.wikipedia.org/wiki/GECT_ArchiMedhttps://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/attività-internazionale/gruppi-europei-di-cooperazione-territoriale-gect/gruppi-gect-costituiti-con-partecipazione-italiana/https://fondazionem.com/interreg/macroregione-mediterranea-il-gect-archimed/https://www.lex.unict.it/sites/default/files/files/Crio/FogliLavoro/2021-2/FLADI_2021_2-4.pdfhttps://www.ildomaniditalia.eu/il-gect-archimed-per-avviare-la-strategia-macroregionale-del-mediterraneo-e-rilanciare-il-sud/

Gect Archimed

GECT ArchiMed Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale «Archipel des îles de la Méditerranée» 


Cod.f. 03189640836
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